La nostra azienda offre ai suoi clienti e committenti anche delle qualifiche specifiche, le quali ci permetteranno di realizzare passo dopo passo anche le varie fasi di progettazione per tutto ciò che riguarda e concerne gli impianti meccanici.
In questo sottoinsieme ricade una vasta gamma di tecnologie, dagli impianti di riscaldamento con tutti i vari combustibili di riferimento, ai servizi di scarico, fino agli impianti di ricircolo d’aria, siano essi da destinare ad edifici di uso civile o meno.
Per tutte queste varie tipologie, sono comunque ugualmente previste tre fasi necessarie, dalla cui combinazione scaturirà poi il risultato finale: il piano preliminare, quello definitivo ed infine quello esecutivo.
Il piano preliminare è destinato alla concezione dell’impianto da realizzare e di tutte le sue caratteristiche, così come quelle dell’ambiente cui verrà inserito e per il quale dovrà essere messo in funzione. In seguito, si passa al piano di progettazione definitivo, all’interno del quale vengono gestite tutte le autorizzazioni necessarie alla posa in opera ed alla messa in funzione dell’impianto.
Infine, il progetto diviene esecutivo, verrà quindi realizzato nel rispetto delle normative e dei permessi richiesti, in conformità a quanto concordato, calcolato e sancito nelle fasi progettuali precedenti.
Questo tipo di documentazioni rispondono alla già nota esigenza di monitorare e razionalizzare quanto più possibile i consumi energetici. Nella fattispecie, queste specifiche verifiche sono rivolte al rapporto tra l’edificio e l’impianto di riscaldamento e ricoprono una grande importanza per tutte le nuove costruzioni.
Più precisamente, questo tipo di modulistica sarà perentoria ed obbligatoria in caso di edifici di nuova costruzione, demolizioni, attività di ricostruzione propriamente detta, riqualificazioni termiche o energetiche e persino tutte le attività di ristrutturazione che interessino più del 15% della volumetria dell’edificio.
Anche qualora si ritenga necessaria solamente la rimessa a nuovo di un sistema energetico – e quindi non dell’intero edificio o di una sua parte consistente – come del resto anche qualora si intendano sostituire i generatori di calore, andranno redatte e compilate queste specifiche modulistiche che già da più di quindici anni danno a questi profili una disciplina autonoma.
Questo tipo di documentazioni rispondono alla già nota esigenza di monitorare e razionalizzare quanto più possibile i consumi energetici. Nella fattispecie, queste specifiche verifiche sono rivolte al rapporto tra l’edificio e l’impianto di riscaldamento e ricoprono una grande importanza per tutte le nuove costruzioni.
Più precisamente, questo tipo di modulistica sarà perentoria ed obbligatoria in caso di edifici di nuova costruzione, demolizioni, attività di ricostruzione propriamente detta, riqualificazioni termiche o energetiche e persino tutte le attività di ristrutturazione che interessino più del 15% della volumetria dell’edificio.
Anche qualora si ritenga necessaria solamente la rimessa a nuovo di un sistema energetico – e quindi non dell’intero edificio o di una sua parte consistente – come del resto anche qualora si intendano sostituire i generatori di calore, andranno redatte e compilate queste specifiche modulistiche che già da più di quindici anni danno a questi profili una disciplina autonoma.
Nell’attività edilizia può talora rendersi necessario anche interpellare l’autorità sanitaria, laddove la legge lo prescriva come condizione di procedibilità e come aspetto necessario. Nel caso, ad esempio, di future aperture di attività produttive o rivolte al pubblico, viene prescritto il rilascio di un nulla osta da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
Non essendovi un elenco tassativo dei casi in cui questa documentazione sia da considerarsi obbligatoria, sarà onere del procedente interpellare le autorità sanitarie affinché queste ultime rilascino un parere non ostativo – ossia non dirimente – tale da certificare la sussistenza delle caratteristiche igienico sanitarie legalmente prescritte.
Con questo parere, e con le relative brevi analisi ad esso collegate, verrà infatti verificata la conformità del luogo alle prescrizioni di legge, oltre alla sua salubrità. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni che interessino una parte sostanziale dell’edificio, ottenere questo tipo di documentazione richiederà analisi e controlli più approfonditi.
Con la sigla ISPESL, fino a poco fa si faceva riferimento all’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. In seguito ad una legge del 2010, questo ente non esiste più e le sue funzioni sono state assorbite dal più noto INAIL, ossia l’istituto nazionale per l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
Eccezion fatta per il cambio di sigla, le modulistiche e la gamma di casi e fattispecie cui fanno riferimento rimangono tuttavia sostanzialmente invariate. Ecco infatti, che la pratica ISPESL ora viene definita pratica INAIL e fa riferimento a tutti quegli impianti termici con una potenzialità superiore ai 35kW.
Questo documento è obbligatorio unicamente per gli impianti che presentino questa caratteristica peculiare, il che assume un’importanza ulteriore qualora si parli dell’installazione di nuovi impianti o della ristrutturazione – totale o parziale – di sistemi preesistenti.
Analogamente ad altre procedure burocratiche, questo tipo di documentazione va necessariamente completato e presentato prima dell’inizio dei lavori e della messa in opera, in seguito al deposito dei documenti l’INAIL effettuerà i dovuti controlli e le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti.
Come necessario raccordo non solo alle funzioni di coordinamento e gestione, ma anche come riferimento per le varie documentazioni necessarie, nonché per tutte le impellenze burocratiche conseguenti ai lavori di costruzione, restauro e ampliamento di un edificio, assumerà un ruolo di primo piano il direttore dei lavori, cui poter fare sempre riferimento in tutte le fasi, dalla progettazione alla posa in opera.
Inoltre, il direttore dei lavori svolgerà anche un fondamentale ruolo di controllo, gestione e supervisione dell’intera attività contabile relativa al progetto edilizio, potendo essere sempre consultato sia per informazioni generiche sullo stato di avanzamento dei lavori che per fatti più specifici, come i collaudi funzionali e qualsiasi aspetto tecnico inerente al progetto in atto.
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